CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (“CGV”)
Versione in vigore dal 18.09.2018
1.
1.1 Le presenti CGV della società NINZ S.p.a. (“Venditore”), con sede legale in Italia, 38061 Ala (TN), Corso Trento 2/A, capitale sociale EUR 2.150.000,00 i.v., P.I./C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento IT01566290225, si applicano a tutti i contratti di vendita dei propri prodotti (“Contratti”) conclusi tra il Venditore ed i propri clienti (“Acquirenti”) anche in futuro.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1.2 Alle presenti CGV, pubblicate anche sul sito www.ninz.it/it/legal, si rinvia negli Ordini (come di seguito definiti) e/o Conferme d’Ordine (come di seguito definite) ed esse s’intendono espressamente accettate e, quindi, vincolanti per gli Acquirenti, al più tardi con la sottoscrizione apposta dagli Acquirenti negli Ordini e/o Conferme d’Ordine.
1.3 Le condizioni generali di acquisto degli Acquirenti non faranno parte del Contratto e si intenderanno escluse e rigettate dalle presenti CGV a meno che il Venditore non le approvi specificatamente per iscritto. Inoltre, qualsiasi modifica od integrazione alle presenti CGV ed al Contratto è valida solo se concordata per iscritto.
2.
2.1 I preventivi comunque formulati dal Venditore non sono vincolanti per il Venditore e costituiscono meramente un invito rivolto all’Acquirente a fare una proposta contrattuale di acquisto dei prodotti tramite la “Proposta d’ordine”. Ogni Proposta d’ordine dovrà essere trasmessa al Venditore utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo stesso e dovrà essere debitamente compilata e firmata dall’Acquirente in tutte le sue parti. La Proposta d’ordine resta irrevocabile per l’Acquirente per 20 giorni a partire dalla data di ricezione della stessa da parte del Venditore, dopodiché rimane in vita come proposta di acquisto revocabile.
CONCLUSIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO
2.2 Un Contratto si intenderà validamente concluso solo: (a) con l’espressa accettazione della Proposta d’ordine da parte del Venditore (“Conferma d’Ordine”); oppure (b), in eccezionale assenza di Conferma d’Ordine, per comportamento concludente se il Venditore inequivocabilmente inizia ad eseguire l’Ordine senza che il Venditore abbia nel frattempo, dopo lo spirare del termine di irrevocabilità di cui sopra, ricevuto un’espressa revoca scritta della Proposta d’ordine.
2.3 Resta inteso che qualsiasi informazione relativa ai prodotti (p.es., peso, dimensioni, caratteristiche, prezzi, colori e altri dati) contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini del Venditore non farà parte del Contratto se non è stato fatto espresso riferimento agli stessi nel Contratto. Si precisa, per evitare qualsiasi dubbio, che il Contratto non include la posa in opera salvo diverso espresso accordo scritto.
2.4 Resta, inoltre, inteso che l’Acquirente è e resta sempre responsabile per il corretto rilievo, l’esatta compilazione della modulistica di cui al paragrafo 2.1 che precede e la corretta comunicazione delle misure dei prodotti ivi inserite, restandone il Venditore e/o suo delegato/rappresentante a ciò estraneo anche qualora gli stessi (o chi per essi) dovessero essere stati presenti al momento del rilievo delle misure o vi abbiano in qualche modo partecipato.
2.5 Delle CGV fanno parte integrante anche le istruzioni di posa, uso e manutenzione (“Istruzioni”) e le avvertenze tecniche (“Avvertenze Tecniche”), anche pubblicate sul sito www.ninz.it/it/legal, alla cui lettura ed osservazione si rinvia.
3.
3.1 Il prezzo per la vendita dei prodotti è indicato nel Contratto (“Prezzo ”) ed include unicamente i costi e le spese che sono espressamente a carico del Venditore ai sensi del Contratto. Qualora il Venditore dovesse sostenere costi e spese che, in base al Contratto, sono a carico dell’Acquirente (p.es. per trasporto o assicurazione ai sensi di FCA, FAS o FOB Incoterms© 2010), i relativi importi potranno essere aggiunti alla singola fattura o fatturate separatamente all’Acquirente.
PREZZO
3.2 Salvo che sia diversamente indicato nel Contratto, il Prezzo indicato si intende oltre IVA che dovrà essere corrisposta ai sensi di legge. Laddove si applichi il meccanismo di inversione contabile IVA (o altro regime speciale, anche in tema di esportazioni fuori dal territorio UE), l’Acquirente fornirà tempestivamente al Venditore tutte le informazioni, documenti e dichiarazioni richieste dalla legge; in difetto, l’Acquirente terrà indenne e manlevato il Venditore da qualsivoglia pretesa, cartella, accertamento e richiesta da parte dell’autorità fiscale e da relativi danni (come, p.es., spese legali).
4.
4.1 L’Acquirente dovrà pagare il Prezzo nei termini stabiliti nel Contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Venditore nelle singole fatture, restando escluso il pagamento in contanti o tramite assegni bancari o altri titoli di credito. Il pagamento si considera effettuato al momento dell’accredito del Prezzo– senza deduzioni e compensazioni– sul conto corrente bancario indicato dal Venditore. La sede del Venditore è sempre considerato il luogo del pagamento. Resta inteso che le spese bancarie sono interamente a carico dell’Acquirente.
PAGAMENTO
4.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle relative scadenze, di somme dovute al Venditore, l’Acquirente sarà automaticamente costituito in mora con automatica decadenza dal beneficio del termine relativamente alle eventuali rate successive e sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora e quant’altro previsto dal D.lgs. 231/2002 oltre a dover risarcire il maggior danno subito dal Venditore.
4.3 Inoltre, sempre in caso di mancato pagamento come sopra indicato, il Venditore potrà: (a) sospendere immediatamente l’esecuzione del Contratto (e l’esecuzione di ogni altro contratto intercorrente tra le parti qualora il mancato pagamento indichi un peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente tale da porre in pericolo il conseguimento del pagamento); e (b) risolvere il Contratto qualora l’Acquirente non dovesse adempiere entro il termine indicato nella relativa diffida ad adempiere.
4.4 L’Acquirente riconosce ed accetta che il Venditore concederà, a propria discrezione, un pagamento dilazionato solo se la compagnia assicuratrice del Venditore copre il relativo rischio pre-credito e/o credito ed accetta che la dilazione presuppone la regolare operatività della relativa copertura. Di conseguenza, qualora la compagnia assicuratrice revochi, in qualsiasi momento, la copertura del rischio per causa non attribuibile ad inadempimento del Venditore, verrà meno il diritto dell’Acquirente al pagamento dilazionato ed il Venditore potrà, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio previsto dalla legge o altrove nel Contratto, richiedere il pagamento anticipato o idonea garanzia.
4.5 La ritardata e/o mancata consegna dei prodotti da parte dell’Venditore (così come la mancata presa in consegna da parte dell’Acquirente) per fatti non imputabili al Venditore non determina alcuna proroga e/o differimento dei termini di pagamento già indicati nel Contratto.
4.6 L’Acquirente non potrà opporre eccezioni (anche in merito a presunti vizi o mancanze di qualità dei prodotti) al fine di evitare o ritardare il pagamento (solve et repete).
5.
5.1 I prodotti rimarranno di proprietà del Venditore, nonostante l’avvenuta consegna ed il passaggio del rischio, sino a quando non siano stati integralmente pagati e l’Acquirente terrà informato il Venditore circa il luogo in cui i prodotti si trovano di volta in volta.
RISERVA DI PROPRIETA’
5.2 Il Venditore farà tutto quanto richiesto, e firmerà quanto necessario, per far sì che la riserva di proprietà sia valida ed efficace secondo la legge del luogo in cui i prodotti si troveranno di volta in volta. L’Acquirente informerà immediatamente il Venditore per iscritto in merito ad ogni pretesa minacciata o fatta valere, e procedimento minacciato o instaurato, che riguardi i prodotti di proprietà del Venditore.
6.
6.1 Salvo che sia diversamente pattuito nel Contratto, la consegna dei prodotti avviene FCA (presso lo stabilimento del Venditore in 38061 Ala (TN), Corso Trento 2/A) Incoterms® 2010.
CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO
6.2 A prescindere dalla regola Incoterms® pattuita nel caso concreto, l’Acquirente sopporterà in ogni caso tutti i rischi di perdita o di danni ai prodotti dal momento in cui questi sono stati caricati sul mezzo di trasporto presso lo stabilimento del Venditore; i prodotti viaggeranno, quindi, sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente.
6.3 Inoltre, qualora il Contratto preveda che il Venditore debba farsi carico del trasporto dei prodotti, i prodotti potranno essere scaricati durante tutta la giornata lavorativa, restando inteso che lo scarico della merce sarà sempre a cura, costi e spese dell’Acquirente che dovrà provvedervi senza ritardo non appena richiesto dal Venditore o da chi per esso. L’Acquirente dovrà debitamente evidenziare eventuali vincoli di orari nell’Ordine.
6.4 Qualsiasi tempistica o data di consegna indicata nel Contratto, da intendersi decorrente dal momento della conclusione del Contratto, è sempre solo indicativa e non è mai vincolante, né essenziale. Il Venditore informerà l’Acquirente circa la tempistica o data di consegna effettiva dei prodotti e l’Acquirente dovrà in ogni caso prendere in consegna i prodotti senza ritardo, e ciò sempre anche a prescindere dalla regola Incoterms® pattuita nel caso concreto.
6.5 Qualora l’Acquirente non dovesse prendere tempestivamente in consegna i prodotti per un qualunque motivo (p.es. anche nel caso in cui l’eventuale cantiere non dovesse essere pronto), l’Acquirente sarà automaticamente in mora ed il rischio e pericolo passerà all’Acquirente (se non dovesse, per un qualche motivo, essere già passato prima come specificato sopra). Inoltre, il Venditore potrà: (a) stipulare un contratto di trasporto a rischio, costi e spese dell’Acquirente e spedire i prodotti; e/o (b) richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, come, p.es., i costi e le spese relativi al deposito, stoccaggio o immagazzinaggio anche presso terzi, che saranno comunicati dal Venditore e dovranno essere corrisposti dall’Acquirente nei termini richiesti dal Venditore ed indicati nella relativa fattura.
6.6 Nei casi previsti al paragrafo che precede e/o in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Acquirente, eventuali pagamenti da quest’ultimo anticipati e/o effettuati saranno trattenuti dal Venditore a titolo di penale, salvo il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno ulteriore.
7.
7.1 Il Venditore consegnerà la documentazione pattuita e/o richiesta dalla legge solo ad avvenuto pagamento dell’intero Prezzo, restando inteso che l’Acquirente sarà responsabile, anche nei confronti di terzi, per qualsiasi relativo ritardo e/o omissione nella consegna della predetta documentazione o all’utilizzo dei prodotti in assenza degli stessi, tenendo indenne e manlevato il Venditore da qualsiasi richiesta e danno.
DOCUMENTAZIONE E COMPLIANCE
7.2 Il paragrafo 7.1 che precede vale ed è quindi opponibile anche nell’ ipotesi in cui l’Acquirente sia sottoposto a procedure concorsuali o pre-concorsuali (p.es. fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria etc., qualunque sia la denominazione utilizzata dal legislatore nazionale).
7.3 L’Acquirente riconosce ed accetta che i prodotti, la loro posa in opera ed il loro uso potranno essere soggetti a requisiti o limitazioni previsti da leggi, regolamento o standard applicabili ove i prodotti verranno rivenduti o installati. Il Venditore non garantisce che i prodotti rispetteranno siffatti requisiti o limitazioni, anche qualora l’Acquirente si attenga alle Istruzioni e Avvertenze Tecniche di cui sopra. L’Acquirente dovrà, quindi: (a) assicurarsi che i prodotti, la loro posa in opera ed il loro uso rispetteranno tutte le leggi, regolamenti e standard applicabili ove i prodotti verranno rivenduti o installati; e (b) ottenere tutti i permessi e licenze necessari e rispettare tutti i requisiti e limitazioni applicabili in relazione alla rivendita o installazione dei prodotti ove questi verranno rivenduti o installati.
8.
8.1 Il Venditore presta le garanzie legali previste in materia di vizi materiali e mancanze di qualità (“Vizi ”) tenuto conto delle seguenti limitazioni e di quanto stabilito altrove nel Contratto. Il Venditore non presta alcuna garanzia ulteriore, né legale, né convenzionale.
GARANZIA, DENUNCIA, RIMEDI E RESPONSABILITA’
8.2 Le predette garanzie non operano, oltre che nei casi previsti dalla legge o altrove nel Contratto, qualora i Vizi siano attribuibili: (a) a trasporto, maneggio, deposito, magazzinaggio, utilizzo, posa in opera, conservazione o manutenzione scorretta o inadeguata, anche tenuto conto di quanto indicato nel Contratto e, in particolare, anche nelle Istruzioni ed Avvertenze Tecniche di cui sopra; e/o (b) a normale attrito, usura, obsolescenza, corrosione o abrasione, anche tenuto conto di quanto indicato nel Contratto e, in particolare, anche nelle Istruzioni ed Avvertenze Tecniche di cui sopra; e/o comunque (c) in ogni altro caso di mancata osservanza delle Istruzioni e delle Avvertenze Tecniche di cui sopra.
8.3 Inoltre, resta inteso che l’Acquirente non potrà far valere eventuali Vizi fintantoché non abbia adempiuto agli obblighi di pagamento ai sensi del Contratto.
8.4 L’Acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i Vizi, mediante raccomandata a.r. o, in Italia, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo PEC commerciale@cert.ninz.it, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce. La denuncia dovrà contenere: (a) il numero di produzione del prodotto; (b) la data dell’Ordine; (c) la data di consegna del prodotto; (d) una descrizione dettagliata e documentata fotograficamente e possibilmente tramite video di tutti i Vizi lamentati, comunque in modo tale che il Venditore possa fin da subito valutare compiutamente la pretesa anche dalla distanza. In difetto, l’Acquirente dovrà risarcire al Venditore ogni danno (come, p.es., eventuali costi e spese di trasferta) che l’Acquirente avrebbe potuto evitare cooperando in buona fede.
8.5 Fermo quanto precede, il Venditore avrà facoltà di ispezionare i prodotti asseritamente affetti da Vizi nel luogo in cui si trovano e non possono essere restituiti al Venditore senza sua preventiva autorizzazione scritta. In presenza di una siffatta autorizzazione, l’Acquirente potrà restituire, a propria cura, costi e spese, i prodotti asseritamente affetti da Vizi secondo le relative istruzioni del Venditore.
8.6 Nel caso in cui operi la garanzia legale e a titolo di espressa limitazione della stessa, l’obbligo del Venditore è limitato, a sua scelta, a: (a) riparare il prodotto, restando inteso che il Venditore avrà sempre il diritto ad effettuare la riparazione presso la propria sede e che qualsiasi riparazione potrà essere effettuata solo dal Venditore o da persona autorizzata dallo stesso per iscritto; oppure (b) sostituire il prodotto.
8.7 Tutte le relative spese e costi (quali, p.es., di manodopera, trasferta, trasporto, smontaggio, rimontaggio, materiali, etc.) sono a carico dell’Acquirente anche nel caso in cui la garanzia operi.
8.8 Resta escluso ogni ulteriore rimedio e diritto dell’Acquirente in materia di Vizi nella misura massima consentita e ciò anche in relazione al diritto al risarcimento del danno non dovuto a dolo o colpa grave del Venditore.
8.9 La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, e l’Acquirente rinuncia alla rivalsa verso il Venditore per l’eventuale garanzia dell’Acquirente nei confronti di consumatori.
9.
9.1 Il Venditore potrà recedere dal Contratto in ogni momento: (a) in caso di mutamento del controllo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) dell’Acquirente che l’Acquirente dovrà preventivamente comunicare al Venditore per iscritto; e/o (b) qualora sia stata presentata istanza di fallimento o di qualsiasi altra procedura concorsuale o pre-concorsuale (es. concordato preventivo, amministrazione straordinaria etc., qualunque sia la denominazione utilizzata dal legislatore nazionale) nei confronti dell’Acquirente. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto del Venditore di sospendere l’esecuzione del Contratto se le condizioni patrimoniali dell’Acquirente sono tali da porre in pericolo il conseguimento di quanto dovuto dall’Acquirente, come, p.es., in caso di insoluti o protesti a carico dell’Acquirente.
RECESSO E FORCE MAJEURE
9.2 Il Venditore non è responsabile per l’inadempimento di una delle sue obbligazioni se prova che l’inadempimento è dovuto ad un evento di force majeure derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del Contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze. Se l’evento di force majeure persiste per più di 3 mesi, ciascuna parte potrà recedere dal Contratto senza preavviso.
10.
10.1 Il Venditore resta il titolare esclusivo (o, se del caso, licenziatario) dei Diritti IP relativi ai prodotti, siano essi stati formalmente protetti o meno, e l’Acquirente non registrerà o comunque acquisirà, direttamente o indirettamente, alcun relativo diritto (come, p.es., brevetto, marchio o nome a dominio).
DIRITTI INDUSTRIALI E D’AUTORE (“Diritti IP”)
10.2 Il Venditore non è a conoscenza che i prodotti violino Diritti IP di terzi ma non può garantire, e non garantisce, che i prodotti non violino siffatti diritti di terzi.
11.
11.1 La versione italiana delle presenti CGV prevale sulle versioni in altre lingue.
MISCELLANEA
11.2 La responsabilità del Venditore è sempre limitato al caso di dolo o colpa grave del Venditore, restando inteso che nessuna disposizione delle presenti CGV o del Contratto potrà essere interpretata nel senso di escludere o limitare preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave del Venditore.
11.3 Qualora una disposizione delle presenti CGV o del Contratto (o parte di essa) sia invalida o inefficace in qualunque giurisdizione: (a) ciò non pregiudicherà la validità ed efficacia di siffatta disposizione in altre giurisdizioni, né la validità ed efficacia delle restanti disposizioni (o della restante parte della disposizione in questione) o la validità ed efficacia delle CGV o del Contratto nel complesso; e (b) la disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una disposizione valida ed efficace che rispecchi nella misura massima consentita lo scopo essenziale della disposizione invalida o inefficace.
12.
12.1 Le presenti CGV ed i relativi Contratti sono regolati dalla legge italiana con esclusione dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere dalle presenti CGV e dai relativi Contratti o in relazione agli stessi saranno devolute all’esclusiva giurisdizione italiana e sarà per esse competente in via esclusiva il Foro di Rovereto (Italia).