M O R E   T H A N   F I R E D O O R S
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B2B
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Antincendio

13/04/2012

Come comunicato agli operatori ed ai tecnici installatori la scadenza per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga e non provvisti di marcatura CE in ottemperanza con il D.M. 3/11/2004 era prevista entro febbraio 2011. In seguito alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 5/7/2011 il termine per la sostituzione dei maniglioni antipanico è stato "differito" per ulteriori 24 mesi rimandando quindi il termine ultimo di sostituzione al 18 febbraio 2013 come successivamente disposto dal D.M. 6/12/2011 Art.2 che apporta una modifica al decreto 3/11/20045.

La Ninz da sempre attenta alle esigenze degli operatori e dei tecnici installatori contribuisce alla divulgazione di quanto promulgato per legge con una corretta informazione a tutti colore che devono ancora adeguarsi precisando che l'obbligo della sostituzione dei maniglioni non marcati CE non è mai cessato e che con questa ultima proroga è stata data la opportunità di mettersi in regola in materia di sicurezza antincendio per evitare le sanzioni che nei casi più gravi possono avere conseguenze di carattere penale e pecuniario. Inoltre viene assicurata alla Ninz , sepre all'avanguardia tecnologica ed in linea con le rigorose norme nazionali ed europee, la massima assistenza con l'offerta di una produzione di dispositivi antipanico certificata e dotata di marcature CE come ad esempio i prestigiosi ed innovativi maniglioni di design Exus disponibili anche nella versione interamente in alluminio o in acciaio inox proposti insieme a tutti gli altri maniglioni a catalogo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE.

Sono stati anche predisposti dalla Ninz sistemi di sostituzione completi in appositi kit per facilitarne l'acquisto e la messa in opera.

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